Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6375 del 21 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore, che, in ottemperanza delle prescrizioni del medico curante, si sia allontanato dalla propria abitazione e abbia ripreso a compiere attivitā della vita privata - la cui gravositā non č comparabile a quella di una attivitā lavorativa piena - senza svolgere una ulteriore attivitā lavorativa, non č idonea a configurare un inadempimento ai danni dell'interesse del datore di lavoro, dovendosi escludere che il lavoratore sia onerato a provare, a ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilitā temporanea rispetto all'attivitā lavorativa, laddove č a carico del datore di lavoro la dimostrazione che, in relazione alla natura degli impegni lavorativi attribuiti al dipendente, il suddetto comportamento contrasti con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro.

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