Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7021 del 25 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di licenziamento disciplinare, l'espresso divieto di svolgere qualsivoglia attivitą lavorativa da parte del dipendente fruitore di congedo familiare ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 53 del 2000, non importa che lo svolgimento di altra attivitą lavorativa da parte del dipendente in congedo sia in ogni caso tale da giustificare la sanzione espulsiva, per il solo fatto di aver contravvenuto il suindicato principio, dovendo verificarsi se la diversa attivitą abbia in concreto compromesso il soddisfacimento degli interessi alla base del congedo e inciso sulla fiducia dal datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto gli episodi contestati tali da non ledere il vincolo fiduciario o da concretare un grave inadempimento contrattuale, tenuto conto dell'elemento psicologico della condotta del lavoratore, causata dalla necessitą di percepire una retribuzione, e della sporadicitą dell'attivitą lavorativa, limitata a quattro giorni in relazione ad un periodo di aspettativa di due mesi, con impegno di poche ore in tre giorni).

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