Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11500 del 4 novembre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

I comportamenti tenuti dal lavoratore nella sua vita privata ed estranei perciò all'esecuzione della prestazione lavorativa, se in genere sono irrilevanti ai fini della lesione del rapporto fiduciario possono tuttavia costituire giusta causa di licenziamento allorché per la loro gravità siano tali da far ritenere il lavoratore inidoneo alla prosecuzione del rapporto lavorativo, specialmente quando, per le caratteristiche e la peculiarità di esso, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia esteso alla serietà e alla correttezza dei comportamenti privati del lavoratore. (Nella specie la sentenza di merito - confermata dalla Suprema Corte - considerandoli quali fatti idonei ad incidere sulla fiducia del datore di lavoro nel sereno e leale svolgimento della prestazione lavorativa che richiedeva contatti con i colleghi e con i terzi, aveva ritenuto giusta causa di licenziamento di un dipendente di un istituto di credito il fatto che il lavoratore, il quale adduceva di aver agito in stato di legittima difesa, avesse ferito una persona con numerose coltellate, e si fosse successivamente assentato dal lavoro per quindici giorni, nulla comunicando al datore di lavoro e riprendendo servizio solo dopo la contestazione dell'assenza, che aveva giustificato con lo stato emozionale conseguente alla aggressione).

(massima n. 2)

Per stabilire l'esistenza della giusta causa di licenziamento, la quale si configura come grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro ed in particolare dell'elemento fiduciario che deve sussistere fra le parti, la valutazione del giudice va compiuta non con riguardo al fatto astrattamente considerato bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed alla intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo. In tale valutazione, qualora i fatti addebitati al lavoratore integrino anche gli estremi dell'illecito penale, il giudice non è vincolato dall'esito degli eventuali accertamenti in sede penale, giacché, secondo il codice di procedura penale vigente, più non sussiste il criterio della prevalenza della giurisdizione penale su quella civile o amministrativa, onde il giudice investito della controversia può accertare fatti costituenti condotte penalmente rilevanti e pervenire a qualificazioni e soluzioni del tutto autonome da quelle della sede penale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.