Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2579 del 2 febbraio 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravitā dei fatti, non occorre che l'esistenza della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravitā richiesto dall'art. 2119 cod. civ.. (Nella specie, relativa a due condotte di appropriazione indebita, contestate ad un cassiere di banca, e posta in essere mediante doppia contabilizzazione di addebiti sul conto corrente dei clienti, la S.C., nell'affermare il principio di cui alla massima, ha ritenuto la correttezza della decisione della corte territoriale che, pur avendo escluso la riferibilitā del primo episodio al lavoratore licenziato, ha valutato il secondo episodio sufficiente a minare definitivamente il vincolo fiduciario nei confronti del dipendente).

(massima n. 2)

In tema di verifica dell'autenticitā della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilitā delle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valuti l'autenticitā della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame. (Nella specie, relativa al licenziamento di un dipendente bancario, accusato di appropriazione indebita, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto congruamente motivata la decisione del giudice di merito che, a fronte di due contrastanti accertamenti peritali sulla paternitā della sigla apposta sul documento contabile, aveva ritenuto che permanessero margini di dubbio sulla sicura attribuzione del comportamento al lavoratore licenziato).

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