(massima n. 1)
Con riguardo all'obbligo di valutazione delle proporzionalitą rispetto alla gravitą della mancanza del lavoratore della sanzione del licenziamento, la negazione, da parte del giudice del merito, dello stato di necessitą (reale o putativo) dedotto dal lavoratore non comprende implicitamente la negazione della sussistenza di circostanze attenuanti, ove la sussistenza dello stato suindicato sia esclusa per la mancanza di un elemento (assoluta necessitą del fatto in rapporto al pericolo, reale o supposto) rilevante solo ai fini della configurabilitą di un'attenuante, quale, ad esempio, l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale. (Nella specie, relativa a licenziamento di un dipendente della Sip, resosi responsabile della manomissione dell'utenza telefonica della moglie separata e giustificatosi con la necessitą di controllare il figlio tossicodipendente, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che aveva escluso lo stato di necessitą, reale o putativo, per la mancanza dell'assoluta inevitabilitą della condotta, stante la possibilitą di una richiesta di controllo alle autoritą competenti, ma aveva omesso di valutare se gli elementi oggettivi e soggettivi, prospettati dal lavoratore in relazione alla dedotta tossicodipendenza del figlio, fossero o no configurabili come circostanze idonee ad attenuare, tenuto anche conto della precedente condotta lavorativa, la gravitą dell'infrazione degradandola ad un piano inferiore di sanzionabilitą).