Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5258 del 27 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il vantaggio patrimoniale del lavoratore e il danno per il datore di lavoro non costituiscono elementi necessari perché possa ritenersi integrata la fattispecie della giusta causa di licenziamento, dovendo a tal fine valutarsi il comportamento del lavoratore in base alla diligenza richiesta, ex art. 2104 c.c., dalla natura della prestazione dovuta, la cui inosservanza, nel particolare settore del lavoro bancario specialmente se reiterata e concretantesi in numerose operazioni irregolari, senza rispettare le precise istruzioni del datore di lavoro, può essere lesiva e dell'immagine della banca e dell'essenziale affidamento che quest'ultima ripone nella lealtà e correttezza dei propri dipendenti.

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