Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1558 del 11 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel licenziamento disciplinare, la gravitą del fatto va valutata, al fine di verificare il rispetto della regola codicistica della proporzionalitą della sanzione, sulla base di una serie di elementi che non possono esaurirsi nelle dirette conseguenze meramente economiche prodotte al datore di lavoro dalla condotta contestata, ma possono riguardare sia il grado di responsabilitą collegato alle mansioni affidate al lavoratore, sia le modalitą della condotta, specie se rivelatrice di una particolare propensione alla trasgressione, sia l'incidenza dei fatti sulla permanenza del vincolo fiduciario che caratterizza lo specifico rapporto di lavoro. (Fattispecie relative ad appropriazione indebita compiuta da addetto alla riscossione di pedaggi autostradali, mediante particolari artifici).

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