Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1591 del 12 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La nozione di «giustificatezza» del licenziamento del dirigente ai fini dell'indennità supplementare spettante alla stregua della contrattazione di categoria non s'identifica con quella di «giusta causa o «giustificato motivo» del licenziamento del lavoratore subordinato ex legge n. 604 del 1966, stante la peculiarità di un rapporto in cui l'aspetto fiduciario assume — specialmente per il cosiddetto «dirigente maggiore o di verifica» — un'incisiva rilevanza. Conseguentemente, fatti o condotte non integrabili una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato ben possono giustificare il licenziamento del dirigente, con conseguente disconoscimento dell'indennità supplementare di cui alla contrattazione collettiva, allorquando risultino suscettibili di concretizzare valide ragioni di cessazione del rapporto lavorativo in relazione al carattere spiccatamente fiduciario .di questo. Il criterio su cui parametrare la validità di tali ragioni è dato dal rispetto da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e del divieto del licenziamento discriminatorio ex art. 3 della legge n. 108 del 1990 o per motivo illecito, con l'utilizzabilità — in caso di condotte di parziale o inesatto adempimento — anche dei generali criteri codicistici (art. 1453 e segg. c.c.) di valutazione della gravità dell'inadempimento e fermo restando, in base ai principi generali, l'onere probatorio del datore di lavoro in ordine alla veridicità, fondatezza e idoneità dei motivi addotti a giustificazione del recesso (nella specie, sulla base di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito che — pur ritenuta l'inapplicabilità della legge n. 604 del 1966 — aveva escluso la legittimità del licenziamento di un dirigente di azienda industriale basato su esigenze di incremento del settore marketing pur a fronte di una aumentata o inalterata produttività dello specifico settore di cui era preposto il dirigente licenziato).

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