Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 322 del 13 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della legittimitą del licenziamento di un dirigente, la legge richiede che esso appaia giustificato, non richiedendo invece l'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, come previsto in riferimento agli altri lavoratori subordinati dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, e pertanto rimanendo esclusa la fruibilitą da parte del dirigente della tutela prevista da tale norma; in particolare, la nozione convenzionale di giustificatezza del licenziamento č molto pił ampia di quella di giusta causa o di giustificato motivo, e si estende fino a ricomprendere qualsiasi motivo di recesso che ne escluda l'arbitrarietą, con i limiti del rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, e del divieto del licenziamento discriminatorio. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di vizi di motivazione nella sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento a fronte di una effettiva ristrutturazione aziendale che aveva comportato la smobilitazione della struttura a cui era preposto il dirigente licenziato).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.