Cassazione penale Sez. II sentenza n. 27 del 3 gennaio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra una nullitā assoluta (art. 179 c.p.p.), come tale insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, l'omesso avviso al difensore nei casi in cui ne č obbligatoria la presenza. Tra questi, peraltro, non rientra l'ipotesi degli accertamenti tecnici irripetibili disposti dal p.m. (art. 360 c.p.p.), giacchč l'art. 360 comma 1 c.p.p. prevede l'obbligo dell'avviso al difensore, ma non anche quello della sua presenza, in quanto l'assistenza al conferimento dell'incarico, la partecipazione agli accertamenti e la formulazione di osservazioni o riserve sono indicate come manifestazioni del diritto del difensore. Di conseguenza, in queste ipotesi, l'omesso avviso costituisce una nullitā a regime intermedio. Ne consegue che, qualora all'udienza di conferimento dell'incarico al consulente, sia presente l'indagato, la nullitā deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del conferimento dell'incarico, in ossequio a quanto disposto dall'art. 180 commi 1 e 2 c.p.p.

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