Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13839 del 8 novembre 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

A differenza dell'esonero del datore di lavoro dal pagamento dell'indennità supplementare, generalmente prevista per i dirigenti di azienda dalla contrattazione collettiva, che presuppone la giustificatezza del licenziamento, l'esonero dall'obbligo del preavviso o da quello alternativo del pagamento dell'indennità sostitutiva presuppone la giusta causa, nozione non del tutto sovrapponibile a quella di giustificatezza: mentre la giusta causa consiste in un fatto che, in concreto valutato (e cioè, sia in relazione alla sua oggettività sia con riferimento alle sue connotazioni soggettive), determina una grave lesione della fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, tale da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto, tenuto conto altresì della natura di quest'ultimo e del grado di fiducia che esso postula, la ricorrenza della giustificatezza dell'atto risolutivo ancor più strettamente vincolata al carattere fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale è da correlare alla presenza di valide ragioni di cessazione del rapporto lavorativo, come tali apprezzabili sotto il profilo della correttezza e della buona fede, sicché non giustificato è il licenziamento per ragioni meramente pretestuose, al limite della discriminazione, ovvero anche del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell'esercizio del diritto.

(massima n. 2)

Poiché, a norma dell'art. 392 c.p.c., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, una volta che il giudizio sia stato riassunto correttamente da una delle parti si realizza il necessario impulso per la prosecuzione del processo nella nuova fase, sicché nessuna rilevanza assume il vizio di notificazione da cui risulti affetto l'atto riassuntivo in sede di rinvio eseguito da un'altra parte del processo.

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