Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3540 del 10 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il rapporto cessi in virtù di una clausola di risoluzione automatica prevista dal contratto collettivo di diritto comune (nella specie, Ccnl per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane), nel caso in cui il lavoratore non contesti che il collocamento a riposo sia avvenuto in forza della previsione contrattuale, né deduca che detto collocamento sia stato effetto dell'illegittimo recesso del datore di lavoro e neppure eccepisca la nullità della clausola, chiedendo la prosecuzione del rapporto, non può richiedere l'indennità di mancato preavviso, atteso che in siffatta ipotesi non sussiste la volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto, neanche ricavabile dalla mera comunicazione del collocamento a riposo in forza della pattuizione collettiva, e pertanto non è applicabile la disciplina in tema di preavviso.

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