Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17334 del 30 agosto 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Dal principio secondo cui il preavviso, cui č da attribuire efficacia reale, costituisce un termine legale sospensivo dell'efficacia del negozio di recesso, si desume che, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto al preavviso comporta la prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine di preavviso che peraltro rimane sospeso in caso di sopravvenuta malattia del lavoratore, comunque non oltre la scadenza del periodo di comporto. (Fattispecie relativa al licenziamento di un dirigente di azienda di credito).

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