Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7485 del 14 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché l'incapacitā naturale del dipendente possa rilevare come causa di annullamento delle sue dimissioni, non č necessario che si abbia la totale privazione delle facoltā intellettive e volitive, ma č sufficiente che tali facoltā risultino diminuite in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontā cosciente, facendo quindi venire meno la capacitā di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere; la valutazione in ordine alla gravitā della diminuzione di tali capacitā č riservata al giudice di merito e non č censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.

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