Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13045 del 17 giugno 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate da un lavoratore subordinato (nel caso di specie, per vizi della volontą), il principio secondo cui l'annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro; in questa ipotesi, le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara l'illegittimitą delle dimissioni.

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