Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8256 del 29 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il preavviso di licenziamento comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine di preavviso solo nell'ipotesi in cui il lavoratore continui nella prestazione della sua attivitą, mentre si verifica l'immediata interruzione del rapporto quando intervenga fra le parti un accordo in proposito, anche manifestato per fatti concludenti, come nell'ipotesi di accettazione senza riserve da parte del lavoratore dell'indennitą sostitutiva del preavviso; ne consegue che, con riferimento alla domanda di prepensionamento e al termine decadenziale di sessanta giorni per la sua presentazione previsto dall'art. 16 legge n. 155 del 1981, detto termine deve ritenersi decorrente dalla data del licenziamento e non da quella di scadenza del periodo di preavviso quando il lavoratore abbia cessato la propria attivitą accettando l'indennitą sostitutiva.

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