Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15495 del 11 giugno 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva. Ne consegue che, in caso di trasferimento di azienda, ove il cedente receda dal rapporto per giustificato motivo, l'effetto estintivo si produce immediatamente, senza che sia ipotizzabile il trasferimento del rapporto al cessionario.

(massima n. 2)

In tema di trasferimento di azienda, l'art. 2112, quarto comma, c.c., nel disporre che il trasferimento non può essere di per sé ragione giustificativa di licenziamento, aggiunge che l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale; ne consegue che il trasferimento di azienda non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che questo abbia fondamento nella struttura aziendale, e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo. (Nella specie, in cui era stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e conseguente cessazione dell'attività della banca cedente, la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore da parte della cedente).

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