Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7517 del 29 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 c.c., che prevede la solidarietā tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilitā degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non č applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilitā dell'art. 2560 c.c. che contempla, in generale la responsabilitā dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori. (Fattispecie relativa a rapporto di lavoro, non ancora costituitosi al momento della cessione di azienda, a seguito di giudicato mai attuato, di condanna della societā cedente all'assunzione del lavoratore e al risarcimento del danno).

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