Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 26668 del 6 dicembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Premesso che la disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. (in ordine alla successione dell'imprenditore cessionario all'imprenditore cedente nel rapporto di lavoro) trova applicazione non solo nel caso di trasferimento dell'intera azienda, ma anche quando sia trasferito un singolo ramo di essa, purché abbia una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attivitą di produzione di beni e servizi, si considerano fare parte del ramo d'azienda — e quindi anche i loro rapporti vengono trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell'art. 2112 c.c., senza necessitą di un loro consenso — non solo i dipendenti che prestano la loro attivitą esclusivamente per la produzione di beni e servizi del ramo, ma anche quelli che prestano una attivitą lavorativa prevalente in favore di detto ramo.

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