Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11622 del 2 agosto 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché si abbia trasferimento d'impresa, ai fini della direttiva comunitaria 77/187 e succ. mod. come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, l'entità oggetto di trasferimento deve, successivamente al medesimo, conservare la propria identità da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui, il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate); non osta alla configurabilità del trasferimento la mancanza di un fine di lucro purché sussiste un'organizzazione di mezzi produttivi idonei a fornire un prodotto o un servizio obiettivamente caratterizzati ed economicamente valutabili quanto meno sotto il profilo dei mezzi di produzione e delle prestazioni lavorative necessari per il loro conseguimento; l'attività di un sindacato non è riconducibile a tale ampia nozione di attività economica organizzata e pertanto, quando intervenga una riorganizzazione delle strutture periferiche di una confederazione sindacale, dotate di propria soggettività giuridica e di autonomia d'azione, e si verifichi un passaggio di operatori sindacali e di elementi materiali dall'organizzazione che si scioglie ad altre preesistenti, non è in via di principio configurabile un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.