Cassazione civile Sez. I sentenza n. 661 del 17 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui l'alloggio coniugale appartenga in proprietą ad uno solo dei coniugi e manchino figli minori affidati all'altro coniuge o comunque figli con quest'ultimo conviventi (se maggiorenni ed economicamente non autosufficienti), il titolo di proprietą vantato dal coniuge, se preclude ogni eventuale assegnazione dell'alloggio all'altro coniuge, rende altresģ ridondante e superflua ogni e qualsivoglia pronuncia di assegnazione dell'alloggio medesimo in favore del coniuge proprietario.

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