Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7950 del 7 aprile 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, non č consentito al datore di lavoro introdurre solo in appello un criterio di computo delle assenze meno favorevole per il lavoratore in quanto basato sostanzialmente sulla prospettazione di fatti, posti a fondamento della presunzione di continuitā dell'episodio morboso (secondo la quale nel periodo suindicato vanno computati anche i giorni non lavorativi e le assenze intermedie tra una malattia e quella seguente), che non erano stati allegati, o non erano stati compiutamente allegati, in primo grado.

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