Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 239 del 7 gennaio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato durante la malattia del dipendente non č nullo, ma rimane sospeso fino alla guarigione del dipendente, e da quel momento torna a riprendere la sua efficacia.

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