Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13953 del 16 giugno 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di rapporto di lavoro dirigenziale, non spetta a tutti i dirigenti, in quanto tali, la piena autonomia decisionale nella determinazione del se e quando godere delle ferie, non potendo presumersi il contrario in forza del principio per cui il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione.

(massima n. 2)

La clausola contrattuale che prevede, in un rapporto di lavoro, nella specie dirigenziale, l'erogazione di un "bonus" "basato su obiettivi di anno in anno concordati" non è suscettibile di integrazione in sede giudiziale. Infatti, il lavoratore non può invocare la determinazione da parte del giudice ex art. 2099 c.c., che comunque presuppone l' esistenza del diritto all'elemento retributivo ulteriore, posto che non esiste l'obbligo del datore alla corresponsione del compenso aggiuntivo "de quo", in mancanza di qualsiasi determinazione degli obiettivi condizionanti la spettanza del compenso; non può darsi il ricorso all'art. 432 c.p.c., in quanto la valutazione equitativa della prestazione ha per oggetto il valore economico e non la determinazione sull'esistenza della prestazione.

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