Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 96 del 6 gennaio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche prima del nuovo ordinamento delle autonomie locali, le aziende municipalizzate costituivano una struttura dotata di una propria autonomia organizzativa distinta da quella pubblicistica del Comune, che svolgevano la loro attivitą economica con modalitą e strumenti tipicamente imprenditoriali da esse equiparati agli enti pubblici economici. Ne deriva che va affermata la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla revisione dei prezzi di appalto, che resta disciplinata dall'art. 1664 c.c. e non dalla normativa dettata per gli appalti di opere pubbliche (fattispecie relativa alle aziende municipalizzate esercenti servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani).

(massima n. 2)

I contratti collettivi, nel riconoscere in talune situazioni il diritto al godimento delle ferie in una misura superiore a quella giustificata dal principio della proporzionalitą delle stesse alla durata della prestazione lavorativa, possono assoggettare il diritto stesso a determinate condizioni, quali in particolare la possibilitą della effettiva fruizione prima della risoluzione del rapporto. (Fattispecie coinvolgente l'applicazione dell'art. 52 del C.C.N.L. peri dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che, in caso di risoluzione del rapporto, riconosce il diritto a fruire del completo periodo di ferie annuale alla condizione che esse possano essere godute prima della data di cessazione del rapporto).

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