Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7951 del 12 giugno 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo settimanale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca — al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali — i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia — che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 Cost.) — e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.

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