Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2303 del 2 marzo 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando, in relazione a prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro di sette giorni consecutivi con riposo compensativo, il lavoratore chieda compensi maggiori di quelli gią corrisposti in conformitą al contratto collettivo, facendo valere specificamente la maggiore gravositą della prestazione per lo spostamento del riposo settimanale, il giudice deve accertare se i compensi previsti dal contratto collettivo, in relazione ad una siffatta distribuzione temporale, abbiano anche la funzione di compensare tale tipo di gravositą, inerendo tale verifica alla fattispecie costitutiva della pretesa azionata. Il medesimo principio vale anche per il caso di richiesta di compenso da parte del lavoratore (nella specie dipendente delle ferrovie dello Stato, addetto alla manutenzione degli impianti fissi) che abbia prestato. a seguito di turni, servizio di domenica per giustificate esigenze attinenti al tipo di attivitą del datore di lavoro, perché anche in tal caso la maggiore penositą della prestazione pub trovare un riconoscimento nella disciplina contrattuale attraverso una specifica maggiorazione in considerazione di detto disagio.

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