Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9992 del 29 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di liquidare al lavoratore il danno presunto da usura per il mancato recupero delle energie psico-fisiche mediante riposo usufruito dopo sei giorni consecutivi di lavoro, il giudice di merito — mediante una valutazione incensurabile in Cassazione se eseguita in ottemperanza ai criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e seguenti c.c. e con congrua motivazione — può trarre criteri di quantificazione del danno da clausole del contratto collettivo che, se pure da considerare nulle (attesa la natura risarcitoria e non retributiva del credito), possono tuttavia costituire un'adeguata misura di valutazione ai fini della quantificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur utilizzando la specifica clausola di cui all'art. 13 del Ceni per i dipendenti da istituti di vigilanza, ne aveva modificato la relativa quantificazione, prevista nella misura del 25% della retribuzione normale, aumentandola sino al 150%).

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