Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11419 del 30 agosto 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Se di norma il riposo settimanale deve essere goduto dal lavoratore dopo sei giorni di espletamento dell'attività lavorativa, tale regola — come precisato dalla giurisprudenza costituzionale — non assume un valore assolutamente cogente, e non solo la legge ma anche i contratti collettivi o individuali possono prevedere una disciplina difforme, alla condizione che sussistano situazioni che la rendono necessaria a tutela di interessi apprezzabili, ed inoltre che non venga snaturato o eluso il rapporto — nel complesso — di un giorno di riposo e sei di lavoro, e che non vengano superati i limiti di ragionevolezza, sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto agli interessi del lavoratore, con particolare riguardo alla tutela della salute. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti per una deroga contrattuale alla cadenza rigorosamente settimanale del riposo in relazione al lavoro prestato da lavoratori addetti alla stampa di giornali quotidiani, settore incluso dal D.M. 8 agosto 1972 tra le attività per cui il funzionamento domenicale risponde a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.