Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 453 del 17 gennaio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di determinazione del compenso per il lavoro straordinario - che per legge (art. 2108 c.c. e art. 5 legge n. 692 del 1923) non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione dovuta per il lavoro ordinario - il limite dell'autonomia collettiva è costituito dal rispetto del risultato minimo (dieci per cento in più della retribuzione ordinaria onnicomprensiva) che la legge intende garantire con l'imposizione di detto meccanismo di calcolo, sicché è ammessa l'utilizzabilità di altri meccanismi di calcolo dai quali in concreto consegua (per i lavoratori) un trattamento migliorativo o comunque non peggiorativo di quello legale. In ordine a tale ultimo profilo il giudice è in condizione di operare il relativo controllo soltanto quando venga investito della questione attraverso l'esplicito richiamo della norma pattizia di riferimento.

(massima n. 2)

In tema di espropriazione eseguita nel quadro del programma straordinario per l'edilizia residenziale di Napoli, l'opposizione alla stima dell'indennità spetta alla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, salvo che la determinazione della medesima sia frutto di accordo amichevole e sorga controversia riguardo alla valutazione ed interpretazione del patto di concordamento; peraltro, il concordamento stipulato successivamente all'introduzione del giudizio innanzi alla Giunta dà luogo ad un mutamento dello stato di fatto, che, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., non rileva rispetto alla giurisdizione come originariamente determinata.

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