Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5023 del 2 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattivitā, computabile, invece, a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, puō disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se č costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, č obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessitā. (Nella specie si č escluso che fossero periodi di riposo intermedi quelli durante i quali, nel corso di un viaggio, l'autista di un autotreno, sprovvisto di cabina, lascia la guida al compagno, trattandosi, in tal caso, non di un periodo di riposo intermedio vero e proprio, bensi di semŦplice temporanea inattivitā).

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