Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15889 del 14 agosto 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

L'istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro, mentre la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale modalitą immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto; di tale diversitą diventa riscontro la volontą negoziale, quale emergente oggettivamente dalla causa del contratto e dalla contrattuale descrizione della prestazione e del relativo compenso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la natura retributiva dell'indennitą di trasferta, ritenendola correlata al disagio sofferto dai dipendenti nell'eventualitą che essi non avessero potuto fruire, a causa dell'attivitą prestata fuori sede, dei servizi di ristoro aziendale).

(massima n. 2)

Per l'art. 2120 c.c., ove i contratti collettivi non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese. L'esclusione di una o pił voci dalla base retributiva, costituendo deroga all'indicato principio, presuppone in primo luogo una volontą della norma collettiva che neghi espressamente l'inclusione, ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che l'invochi. (Nella specie, la S.C., con riferimento al contratto per i dipendenti ACEA, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto rientranti, nella base retributiva annua, l'assegno ad personam e l'indennitą di presenza del 9 per cento, respingendo la tesi dell'ACEA che si era limitata a menzionare un accordo siglato il 10 marzo 1983, ove erano indicate le voci retributive da prendere in considerazione ai fini della determinazione del T.F.R., senza includere le indennitą controverse, senza neppure produrre tale accordo).

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