Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16801 del 27 novembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di trasferimento del dipendente, le disposizioni collettive possono integrare la disciplina dell'art. 2103 c.c. (avente riguardo soltanto
anno ragioni tecniche, organizzative e produttive) attribuendo rilievo anche alle esigenze di ordine personale e familiare del lavoratore, ma resta comunque escluso, in mancanza di espressa previsione in tal senso da parte della predetta disciplina collettiva, che l'obbligo di valutare tali esigenze comporti procedure concorsuali o comparazioni fra le situazioni dei possibili destinatari del provvedimento di trasferimento, in quanto il datore di lavoro č obbligato a una scelta diversa solamente nel caso in cui le esigenze personali o familiari del lavoratore trasferito o da trasferire siano particolarmente rilevanti ai fini del rispetto dei precetti di buona fede e correttezza. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronunzia di merito che, in mancanza di disposizioni contrattuali che prevedessero la valutazione delle condizioni personali e familiari e una procedura comparativa, aveva ritenuto illegittimo il trasferimento di un lavoratore in luogo di un altro in considerazione della maggiore anzianitą del primo nella sede di lavoro e del luogo di residenza del secondo, coincidente con la sede da coprire tramite il trasferimento).

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