Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10422 del 23 ottobre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Le societą cooperative di produzione e lavoro, avendo come loro scopo istituzionale quello di «fornire occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione», sono necessariamente caratterizzate da un'organizzazione produttiva, la quale postula l'attribuzione, in capo ad esse societą, di poteri di direzione e di coordinamento relativi all'espletamento delle prestazioni dl lavoro da parte dei soci. Deve pertanto riconoscersi che tali societą, in presenza di comprovate esigenze organizzative, abbiano il potere di disporre l'assegnazione (e l'eventuale trasferimento) dei propri soci in una delle diverse sedi nelle quali si articoli lo svolgimento della loro attivitą. L'esercizio di un tal potere non si rivela tuttavia senza limiti, dovendo invece esso svolgersi in applicazione dei principi generali in tema di rapporti obbligatori nel rispetto del criterio della buona fede, il quale, nell'ambito del diritto privato, va sempre pił assumendo il ruolo di «regola di governo della discrezionalitą», e la cui applicabilitą in materia societaria non č revocabile in dubbio.

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