Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7440 del 3 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La collocazione e il successivo spostamento del personale nei vari reparti dell'azienda č un momento essenziale del potere autorganizzativo del datore di lavoro, di per sé sottratto ai limiti relativi ai trasferimenti, e quindi non sindacabile in mancanza di specifici elementi che evidenzino una discriminazione o una mera vessazione del soggetto; pertanto la circostanza che un lavoratore, non essendo stato trasferito ad altri reparti, diversamente da suoi colleghi, sia successivamente ricompreso tra i lavoratori sospesi in occasione di una procedura di cassa integrazione, non costituisce prova presuntiva di una mancanza di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte del datore di lavoro, che valga a gravare quest'ultimo onere della prova della mancata discriminazione.

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