Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11624 del 2 agosto 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore si limita all'accertamento della sussistenza delle comprovate ragioni tecniche e organizzative che devono giustificarlo a norma dell'art. 13, L. 20 maggio 1970, n. 300 e che devono essere dimostrate dal datore di lavoro, essendo, invece, insindacabile l'opportunità del trasferimento e, segnatamente; quella del lavoratore da trasferire, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e salva altresì l'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede. Inoltre nell'esercizio del suo potere di scelta fra più soluzioni organizzative, il datore di lavoro non è tenuto a dimostrare la inevitabilità del trasferimento stesso sotto il profilo dell'inutilizzabilità del lavoratore presso la sede di provenienza. (In applicazione di questi principi la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il trasferimento in quanto non era stato provato che il dipendente possedesse una particolare attitudine a ricoprire il posto resosi vacante, ovvero non era stato trasferito altro dipendente perdente posto in seguito a vicende societarie, o non era risultata l'inutilizzabilità nella sede di provenienza del dipendente trasferito).

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