Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 24 del 3 gennaio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto alla qualifica superiore previsto dall'art. 2103 c.c. è fondato sullo svolgimento delle mansioni superiori, fatto oggettivo giuridicamente qualificato dal suo presupposto, costituito dal livello delle mansioni svolte. La qualificazione giuridica di tale presupposto, per la sua stessa natura, è nella norma (legale o contrattuale) e non discende, pertanto, dalla volontà datoriale. Ove, quindi, la qualificazione del livello sia subordinatamente connessa alla classificazione dell'ambito aziendale dove le mansioni sono svolte, il datore di lavoro non può ritardare il formale riconoscimento del livello superiore, neppure quando per detta classificazione sia previsto l'intervento delle OOSS, la cui funzione ha carattere meramente ricognitivo di un preesistente fatto materiale. (Fattispecie relativa alla classificazione delle agenzie postali effettuata in attuazione del ccnl 24 novembre 1994 e dell'accordo integrativo 23 maggio 1995 dall'Ente datore di lavoro con l'intervento delle OOSS, ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori di Q 1).

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