Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12852 del 26 maggio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento del diritto alla qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 c.c., qualora la qualificazione del livello sia connessa alla classificazione in ambito aziendale dell'importanza dell'ufficio (nella specie, agenzia postale) presso il quale il lavoratore svolge le proprie mansioni, va escluso che il giudice, apprezzando autonomamente l'importanza di detto ufficio, possa anticipare gli effetti del provvedimento che lo riclassifichi, rientrando tale atto nell'ambito delle scelte organizzative e gestionali dell'imprenditore. Ove, peraltro, l'imprenditore autolimiti la propria discrezionalitą, accettando di procedere alla classificazione degli uffici con il concerto delle organizzazioni sindacali, occorre fare necessario riferimento agli atti concordati, restando salva la prova della violazione dei criteri fissati dall'azienda e dalle oo.ss. per dare corso la riclassificazione.

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