Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1175 del 15 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio dell'irriducibilità della retribuzione in relazione al mutamento di mansioni, posto dall'art. 2103 c.c. nel testo vigente, si riferisce all'aspetto qualitativo delle mansioni e non a quello quantitativo. Conseguentemente, se il mutamento delle mansioni determina una minore durata dell'impegno lavorativo, le parti possono legittimamente convenire una correlativa riduzione della retribuzione, fermo restando il divieto di una modificazione in peius dell'inquadramento e del livello retributivo tabellare. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata rigettata la domanda di un lavoratore che aveva subito una riduzione della retribuzione complessiva in conseguenza della riduzione di orario da 48 a 40 ore settimanali, attuata in corrispondenza del passaggio dell'interessato; avvenuto consensualmente e previo espletamento dell'apposita procedura prevista dal contratto collettivo, da mansioni «discontinue» di sorveglianza a mansioni impiegatizie di una — riconosciutagli — categoria superiore).

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