Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2428 del 17 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2103 c.c., pur nel nuovo testo, non ha eliminato lo ius variandi del datore di lavoro, ove giustificato da esigenze organizzative e direzionali ovvero da radicale e profonda ristrutturazione dell'azienda, ma ne ha limitato rigorosamente l'esercizio. Ne consegue che, qualora il dipendente ne contesti la legittimitą per asserita dequalificazione professionale, l'indagine devoluta al giudice di merito, da effettuare per gradi, si articola in varie direzioni e afferisce: a) all'eventuale violazione del livello retributivo raggiunto; b) all'accertamento delle mansioni previste nell'atto dell'assunzione e concretamente poi svolte, nonché all'esatto inquadramento delle stesse nel corrispondente livello del contratto collettivo di categoria; c) alla rigorosa individuazione delle nuove mansioni affidate al lavoratore, inquadrandole come da contrattazione collettiva; d) all'equivalenza o meno delle nuove mansioni a quelle precedentemente espletate, rispetto all'inquadramento astratto e formalistico di categoria secondo il. C.C.N.L.; e) all'accertamento comparativo delle stesse in concreto, sotto il profilo della loro equivalenza o meno in relazione alla competenza richiesta al livello professionale raggiunto e all'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attivitą svolta; f) all'applicazione del principio secondo cui il lavoratore deve essere adibito a funzioni confacenti alle proprie qualitą, nell'ottica di un costante loro affidamento e di una progressiva evoluzione delle stesse. (Fattispecie relativa al trasferimento, da parte dell'Ente Poste Italiane, di alcuni dipendenti dall'Ufficio tecnico presso il quale erano utilizzati con la qualifica di assistenti disegnatori di V categoria al Centro Meccanizzazione Postale, preceduto dall'allontanamento di un rilevante numero di dipendenti dal CMP).

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