Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5761 del 19 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L' art. 2103 c.c. pone il divieto al datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni non equivalenti, in quanto proprie di un livello di inquadramento inferiore, rispetto alle ultime effettivamente svolte, ma solo equivalenti o superiori. Peraltro, non rientra in tale divieto la successiva equiparazione, in termini di inquadramento, di mansioni professionalmente inferiori a mansioni superiori.

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