Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7821 del 8 giugno 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, ma il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello. (Principio espresso in fattispecie di adibizione del lavoratore, addetto alla gestione dei crediti della società Telecom, anche — a turno — a compiti di informazione all'utenza).

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