Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 25033 del 24 novembre 2006

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, deve essere valutata, dal giudice di merito - con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato - la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente. (Nella specie, la S.C., decidendo su questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., in ordine alla compatibilità della clausola di fungibilità espressa dall'art. 46 del Ccnl 26 novembre 1994 per i dipendenti postali, con il disposto dell'art. 2103 c.c., ha confermato la sentenza di merito che aveva sufficientemente, sia pur sinteticamente, motivato in ordine alla verifica in concreto dell'equivalenza delle mansioni di sportello e di recapito svolte dalla dipendente postale, ritenendo superfluo approfondire l'esame comparativo di tali mansioni, essendosi la lavoratrice obbligata, con la conclusione del contratto, a svolgerle entrambe promiscuamente o in via alternativa come mansioni di assunzione nella vigenza del CCNL del 1994, non mancando di rilevare che all'assunzione la lavoratrice era stata addetta a mansioni di sportello e, dopo alcuni mesi, era stata avviata ad un corso di formazione per l'espletamento sia delle mansioni di sportello che delle mansioni di recapito, considerando il successivo percorso formativo. Per la S.C. la sequenza temporale indicata dalla corte territoriale mostrava un processo di progressivo ed iniziale addestramento ad entrambe le mansioni dedotte nel contratto individuale di lavoro, sicché l'alternatività delle stesse poteva considerarsi non ancora risolta nell'individuazione delle une piuttosto che delle altre e, in tale situazione contingente, per verificare l'osservanza dell'art. 2103 c.c., erano ancora quelle iniziali, ossia quelle alternativamente dedotte nel contratto di lavoro che, in astratto, il contratto collettivo inquadrava nella medesima area operativa e di cui in concreto la corte territoriale, pur mediante il solo raffronto della loro descrizione contenuta negli scritti difensivi, aveva verificato l'equivalenza).

(massima n. 2)

La garanzia prevista dall'art. 2103 c.c. opera anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva, precludendo l'indiscriminata fungibilità di mansioni per il solo fatto dell'accorpamento convenzionale; conseguentemente, il lavoratore addetto a determinate mansioni - che il datore di lavoro è tenuto a comunicargli ex art. 96 disp. att. c.c. nell'esercizio del suo potere conformativo delle iniziali mansioni alla qualifica, non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorché rientranti nella medesima qualifica contrattuale. (Nella specie un dipendente postale si era obbligato, con la conclusione del contratto, a svolgere mansioni di sportello e di recapito, promiscuamente o in via alternativa, nella vigenza del Ccnl 26 novembre 1994 per i dipendenti postali, addetta, all'assunzione, a mansioni di sportello e avviata, dopo alcuni mesi, ad un corso di formazione per l'espletamento sia delle mansioni di sportello che delle mansioni di recapito).

(massima n. 3)

La nullità di patti contrari al divieto di declassamento di mansioni, previsto dal capoverso dell'art. 2103 c.c., si applica anche alla contrattazione collettiva, come si desume, in positivo, dal dettato normativo dell'art. 40 della legge n.300 del 1970, che fa salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali solo se più favorevoli ai lavoratori, nonché, «a contrario» da altre disposizioni con cui, eccezionalmente, il legislatore ha autorizzato la contrattazione collettiva ad introdurre una disciplina in deroga al disposto del primo comma dell'art. 2103 c.c., quale l'art.4, comma 11, della legge n.223 del 1991, secondo cui «gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 c.c. la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. (Principio affermato dalla S.C., decidendo una questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., in ordine alla compatibilità della clausola di fungibilità espressa dall'art. 46 del CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti postali, con il disposto dell'art. 2103 c.c.).

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