Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 25897 del 10 dicembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di tutela della professionalitą acquisita, che resta impregiudicato pur in presenza di un accorpamento convenzionale delle mansioni, precludendo la disciplina legale di carattere inderogabile dell'art. 2103, primo comma, c.c. la previsione di una indiscriminata fungibilitą delle mansioni per il solo fatto di tale accorpamento, impone al giudice di merito di accertare, alla stregua di tutte le circostanze ritualmente allegate e acquisite al processo, le esigenze di salvaguardia della professionalitą raggiunta prospettate dal lavoratore, sulla base dei percorsi di accrescimento professionale dallo stesso evidenziati e, segnatamente, di individuare, alla luce della sua "storia professionale", quali fossero le mansioni di riferimento per verificare l'osservanza dell'art. 2103 c.c., indipendentemente dall'obbligo assunto dal dipendente, al momento dell'avviamento al lavoro, di svolgere tutte le mansioni inerenti alla qualifica di inquadramento. (Fattispecie relativa a dipendente postale che chiedeva l'assegnazione a mansioni equivalenti a quelle svolte prima della nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL del 26.11.1994, che ha previsto il reinquadramento, in un'unica nuova qualifica, di lavoratori in precedenza inquadrati in qualifiche distinte con diverse mansioni).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.