Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 692 del 27 gennaio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

La prefissazione dei ritmi di cottimo costituisce materia di contrattazione collettiva in relazione alla quale le organizzazioni sindacali svolgono una funzione di tutela delle condizioni di lavoro e di salvaguardia delle condizioni di salute dei lavoratori, i quali, nell'esecuzione del cottimo, impegnano maggiori energie psicofisiche. Ne deriva che la scelta e l'attuazione dei mezzi di tutela di tali beni primari configurano esercizio di attività sindacale, con l'ulteriore conseguenza che costituisce condotta o comportamento antisindacale, suscettibile di repressione ai sensi dell'art. 28 della L. n. 300 del 1970, l'irrogazione di sanzioni disciplinari a lavoratori che — oltre il rendimento minimo contrattualmente previsto — si siano rifiutati di eseguire il cottimo nella maggiore misura pretesa dal datore di lavoro in contrasto con le rivendicazioni sindacali.

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