Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11137 del 5 novembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inesistenza di un principio di onnicomprensivitā della retribuzione comporta che un certo emolumento non possa, in mancanza di una previsione esplicita di legge o di contratto collettivo, essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi e che la contrattazione collettiva possa legittimamente escludere determinate voci retributive dalla computabilitā ai fini dei vari istituti indiretti, salvo che questi siano regolati da norma imperativa (come nel caso della tredicesima mensilitā la cui base di calcolo ex art. 9 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con D.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070 č costituita dalla retribuzione globale mensile di fatto); restando l'interpretazione della disciplina collettiva di diritto comune riservata al giudice di merito, la cui valutazione č censurabile in sede di legittimitā solo per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata in tale parte dalla Suprema Corte, aveva ritenuto che la contrattazione collettiva dei dipendenti di imprese di navigazione marittima non prevedeva, fino al Ccnl 8 novembre 1991, la regola della computabilitā dell'indennitā per lavoro notturno prestato a turni avvicendati nella base di calcolo per quattordicesima mensilitā, ferie e permessi; tale pronuncia č stata invece cassata nella parte in cui escludeva tale compatibilitā nella gratifica natalizia o tredicesima mensilitā).

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