Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2245 del 1 febbraio 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Alla stregua dell'art. 36, primo comma, Cost. il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Di conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, c.c., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali (principio affermato dalla S.C. con riferimento al compenso per lavoro straordinario diurno e notturno previsto dal CCNL dei lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana).

(massima n. 2)

In tema di compenso per lavoro straordinario, la regola di cui all'art. 5 R.D.L. n. 692 del 1923 secondo cui la maggiorazione per il lavoro straordinario non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria, si riferisce esclusivamente alle ore di straordinario eccedenti la giornata normale di lavoro prevista dall'art. 1 dello stesso R.D.L. in otto ore giornaliere e quarantotto ore settimanali. Ne consegue che nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva, in base all'art. 2108 c.c., fissi un orario massimo di lavoro normale inferiore alle otto ore giornaliere e alle quarantotto ore settimanali, il compenso deve essere sempre corrisposto, ma eventualmente anche in misura inferiore al dieci per cento della paga ordinaria. Inoltre, la disciplina collettiva in materia di compenso per lavoro straordinario (nella specie, la maggiorazione del 30 per cento per straordinario diurno e del 50 per cento per lo straordinario notturno, calcolato sulla paga base, scatti di anzianità, indennità di contingenza e indennità contrattuali, previste dal Ccnl dei lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana) non risulta in contrasto con la Carta Sociale Europea che all'art. 4, primo comma, prevede che «le Parti si impegnano a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario, ad eccezione di alcuni casi particolari».

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