Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9690 del 16 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius che propongano azioni di accertamento o di condanna — non può — una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, comma 3, c.c. — dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e seguenti, c.c.

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