Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9769 del 8 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il licenziamento intimato per asserito esito negativo della prova, sull'erroneo presupposto della validità della relativa clausola o in forza di errata supposizione della persistenza del periodo di prova (venuto invece a scadere) si configura come licenziamento individuale non distinguibile da ogni altro licenziamento della stessa natura e regolato — ove intimato a carico di lavoratore fruente della tutela della stabilità del posto — dalla disciplina comune per quel che attiene ai requisiti di efficacia e di legittimità.

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