Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9948 del 21 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso del periodo di prova č legittimamente esercitato quando rifletta l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacitā professionale del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale č desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalitā. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro la mendace dichiarazione, resa dal lavoratore all'epoca di presentazione della domanda di assunzione, in ordine all'insussistenza di precedenti penali).

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